Quando l’acquisto di tende da sole, tende veranda e zanzariere gode dell’IVA agevolata al 10% o al 4%?

MAI

Questa domanda oramai la sento da molto tempo almeno 2 volte al giorno, ma la risposta è che le tende da sole, le tende veranda e le zanzariere rientrano nell’aliquota IVA al 22%22% su tutto prodotto e manodopera.

Fai attenzione perché se ti stanno dicendo che si possono fatturare con IVA al 10% o al 4% ti stanno mentendo e in caso di controlli potresti incorrere in sanzioni. Quindi se sei arrivato fino a qui è perché non hai le idee chiare o stai cercando delle conferme, mettiti comodo e continua a leggere per saperne di più.

Molti clienti mi chiedono se è vero che le tende da sole, tende verande e zanzariere usufruiscono dell’IVA ridotta al 10%, alcuni mi chiedono se almeno la posa si può fatturare al 10%. Altri ancora mi dicono che si può applicare l’IVA al 4% su tutto perché l’hanno letto o gli è stato suggerito dall’amico che sa tutto delle norme.

Perché?

Perché le norme come al solito non sono mai chiare e una buona mano l’ha data anche l’esperto risponde del Sole 24 Ore che ha dato interpretazioni differenti nel corso del tempo, ci sono risposte del 2013 nelle quali si sostiene che può essere applicata l’aliquota agevolata del 10% mentre nel 2014 e 2015 si sostiene che l’aliquota IVA è sempre del 22% per l’acquisto e la posa di tende da sole, tende veranda e zanzariere.

Leggi cosa risponde il Sole 24 Ore il 09/03/2015 alla domanda: “sull’acquisto e posa in opera di schermature solari, si applica l’Iva agevolata del 10 per cento?”
La risposta è stata: “L’acquisto e l’installazione di schermature solari (comprese le tende) è soggetto all’Iva ordinaria del 22 per cento, in quanto non si tratta di beni finiti per l’edilizia.”

Sempre il Sole 24 Ore il 09/09/2015 a questa domanda: “Con un contratto di appalto per installazione di tende da sole: Iva 10% o 22% o quota beni significativi?”
Risponde: “L’acquisto e installazione di schermature solari (vi rientrano anche le tende) è soggetto all’Iva ordinaria del 22% in quanto non trattasi di beni finiti per l’edilizia e non di beni significativi (Dm 29 dicembre 1999, ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza).”

Un’ulteriore conferma la da la guida dell’Agenzia delle Entrate di Marzo 2016 “LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO”, sotto un’estratto delle pagine 9 e 10. Come ti puoi rendere conto da solo, l’installazione delle tende da sole non è un’intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre le tende e le schermature solari non sono nell’elenco dei beni di valore significativo.

Aliquota Iva applicabile
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
In particolare:
– per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione – ordinaria e straordinaria – realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato
con applicazione dell’Iva ridotta al 10%
– per le cessioni di beni l’aliquota ridotta si applica solo quando la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, se l’appaltatore fornisce “beni di valore significativo”, l’aliquota ridotta si applica a tali beni solo fino a concorrenza del valore della prestazione (considerato al netto del valore dei beni stessi). I beni di valore significativo sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze del 29 dicembre 1999:
– ascensori e montacarichi
– infissi esterni ed interni
– caldaie
– video citofoni
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
– sanitari e rubinetterie da bagno
– impianti di sicurezza.”

Adesso ti ho dimostrato che non sono io il cattivone che non ti vuol far risparmiare dei soldi! Avrei tutti gli interessi ad aumentare le vendite e il fatturato con questi metodi, ma la mia è un’azienda seria e devo tutelare i miei clienti!
Ricapitolando l’aliquota IVA che si applica alla fornitura e posa di tende da sole, tende veranda e zanzariere è:

IVA 4% NO

IVA 10% NO

IVA 22% SI

Per finire leggi cosa dice al riguardo la guida per gli operatori del settore “ECOBONUS E SCHERMATURE SOLARI” a cura di Federlegno Arredo con la collaborazione tecnica della Commissione ASSOTENDE di Aprile 2016 che ho allegato sotto.

“c) quale IVA deve essere applicata al prodotto ed alla posa ?

Seppur la posa di una tenda essere chiaramente relativa ad una attività edilizia non abbiamo conferma che l’IVA possa essere diversa dall’attuale 22% sia per il prodotto sia per la posa.
Assotende è però impegnata a verificare con l’amministrazione fiscale la possibilità di diversa interpretazione.
Ricordiamo che per l’Amministrazione Fiscale è chi emette la fattura il primo debitore dell’IVA eventualmente dovuta
e a cui verranno erogate sanzioni. Meglio essere prudenti.”

E al momento in cui sto scrivendo questo articolo (Agosto 2016) non è arrivato nessun chiarimento dall’Agenzia delle Entrate.

Se vuoi acquistare una tenda da sole, tenda veranda o zanzariera e affidarti a dei professionisti contattaci o vieni a trovarci in Strada al Traforo di Pino 2/E a Torino.

 Guida ecobonus 2016 (a cura della FederLegno) [2.337 Kb]