Riporto la comunicazione ricevuta da un fornitore che fa chiarezza sull’IVA al 10% per le schermature solari.

Viste le varie interpretazioni sorte negli ultimi tempi in materia di aliquote IVA da applicare alle tende da esterno e alle schermature solari crediamo sia corretto fare chiarezza in merito.

L’Agenzia delle Entrate, con Consulenza giuridica n. 956-67/2020 del 22.9.2020, ha fornito importanti chiarimenti in materia di IVA agevolata al 10% nel settore delle tende e delle schermature solari.

Premettendo che le tende da esterno e le schermature solari, in linea generale, scontano l’aliquota IVA al 22%, l’IVA agevolata del 10% è permessa esclusivamente quando ricorrono tutte le 3 seguenti condizioni:

1) INSTALLAZIONE NELL’AMBITO DI INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO CON SOSTITUZIONE INFISSI

La fornitura deve ricadere nell’ambito di esecuzione di interventi di recupero edilizio (così come indicato all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge n. 457 del 1978, ossia, rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di restauro e di risanamento conservativo, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata) che abbiano ad oggetto anche la sostituzione di infissi.
Nel caso di installazione di tende e schermature solari, al pari delle tapparelle, l’intervento di manutenzione sussiste anche qualora gli infissi corrispondenti siano stati precedentemente installati nell’ambito di un intervento agevolato (In tal caso si ritiene opportuna nell’ambito dei documenti probatori del precedente intervento agevolato, anche l’acquisizione preventiva di una dichiarazione da parte del proprietario).

2) FUNZIONE ALTERNATIVA O SOSTITUTIVA DEI SISTEMI OSCURANTI

Le tende da esterno e le schermature solari devono essere installate in sostituzione o in alternativa ai sistemi oscuranti tradizionali quali tapparelle, scuri ecc.

La circolare n. 15/2020 aveva già chiarito che questi sistemi oscuranti debbano essere installati “allo scopo di proteggere gli infissi dagli agenti atmosferici ed a preservare gli ambienti interni dalla luce e dal calore”.
La risposta dell’Agenzia qualifica in maniera più specifica i beni oggetto dell’agevolazione, individuandoli nel D.lgs n. 311/2006 (allegato M). Tale interpretazione amplia di molto il panorama dei beni agevolati seppur ponendo la condizione che rispettino il requisito di essere sostitutivi o alternativi ai sistemi oscuranti tradizionali.

3) AUTONOMIA FUNZIONALE RISPETTO A INFISSI

I sistemi oscuranti di cui al punto precedente devono essere caratterizzati da una propria autonomia funzionale rispetto agli infissi (cd “bene significativo” di cui al D.M. del 29 dicembre 1999) e pertanto rientrare nella categoria delle “parti staccate”.

N. B. Qualora i sistemi oscuranti non si configurino come parte staccata di un bene significativo (non avendo autonomia funzionale per specifiche caratteristiche tecniche) il loro valore deve essere ricompreso nel valore del bene significativo ai fini della determinazione della base imponibile soggetta ad aliquota agevolata. A tal proposito si ricorda che il valore del “bene significativo” è agevolabile entro un limite che è costituito dal corrispettivo riferibile alla mano d’opera ed alla fornitura di materiali diversi dai beni significativi (tra cui rientrano i sistemi oscuranti con autonomia funzionale).

Per completezza d’informazione vi alleghiamo anche la Consulenza Giuridica n° 956-67/2020 emessa dall’Agenzia delle Entrate che ha fornito a FederLegno importanti chiarimenti in materia di IVA agevolata al 10% nel settore delle tende e delle schermature solari: potete scaricarla qui.