DETRAZIONE FISCALE 50% 36%: ISTRUZIONI PER L’USO

Sulla Gazzetta Ufficiale n.305 del 31.12.2024 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n.207) che proroga al 31 dicembre 2025 le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici (Ecobonus), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
La legge infatti proroga la detrazione Irpef del 50% nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ma la riduce al 36% in caso di seconda casa ed edifici non residenziali), per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e le spese sostenute per acquisto di schermature solari con posa in opera.
Tale agevolazione ha un limite di 96.000€ per unità immobiliare, detraibile in 10 anni.

Vengono limitate le detrazioni per le fasce di reddito oltre i 75.000€ l’anno ed è stato introdotto un coefficiente da moltiplicare all’importo base che aumenta in base alla struttura del nucleo familiare.

Limiti di reddito per detrazioni:

  • Reddito tra 75.000€ e 100.000€ tetto massimo detrazione 14.000€
  • Reddito oltre 100.000€ tetto massimo detrazione 8.000€

Schema delle detrazioni massimali per i due scaglioni:
Chi ha un reddito tra i 75.000€ e i 100.000€ potrà portare in detrazione fino a un massimo di 14.000€, ovvero:

  • Detrazione massima di 7.000€ nel caso dei single
  • Detrazione massima di 9.800€ nel caso di famiglie con un figlio a carico
  • Detrazione massima di 11.900€ nel caso di famiglie con due figli a carico
  • Detrazione massima di 14.000€ nel caso di famiglie con tre o più figli a carico o con un figlio disabile

Chi ha un reddito superiore a 100.000€ può portare in detrazione massimo 8.000€.

Le spese sono detraibili se riferite all’acquisto compreso di posa in opera di schermature solari dinamiche (come da norme EN 13561 e EN 13665) applicate a pareti che siano almeno parzialmente vetrate ed esposte da Est (E) a Ovest (O) passando da Sud (S).
Le schermature devono essere “tecniche”, devono possedere un valore Gtot ≤ 0,35 e la marchiatura CE del produttore.

Come per tutte le detrazioni di imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Tende da sole Torino 14

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

Fattura o ricevuta fiscale intestata con descrizione del prodotto completo di posa in opera. Nella descrizione deve essere inserita la dicitura: “schermatura solare dinamica ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M”.

Pagamento a mezzo bonifico bancario o postale parlante in cui vanno indicate la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione (partita IVA per società) e la partita IVA della ditta che ha effettuato i lavori.

Documentazione da trasmettere all’ENEA: esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori, entro i 90 giorni successivi all’applicazione.
Nel campo dell’Allegato F relativo al risparmio energetico stimato (13) è possibile inserire il valore “0”.

Dichiarazione del fabbricante della schermatura solare che certifichi che la schermatura stessa ha i requisiti necessari ad identificarla come una schermatura detraibile ai sensi dell’articolo 14 comma 2 DL 63/2103.

Consigliamo di leggere attentamente il VADEMECUM redatto dall’ENEA e scaricabile su questa pagina.