Le tende da sole rientrano nell’ Ecobonus del 110%?

SI
Le tende da sole rientrano se installate contestualmente ad uno degli interventi trainanti che portano ad un miglioramento di almeno due classi energetiche o la più alta possibile dell’immobile.

Sotto ti metto qualche informazione:

Cosa sono i “Superbonus”?

Con il termine “Superbonus” ci si riferisce al potenziamento delle detrazioni fiscali già esistenti per la riqualificazione energetica “Ecobonus”, per la messa in sicurezza sismica “Sismabonus”, per l’installazione di impianti fotovoltaici “Bonus Edilizia”.
In particolare, il potenziamento è avvenuto attraverso l’innalzamento sino al 110% delle percentuali di detrazione già previste, al ricorrere di alcune condizioni e solo per le spese sostenute a partire dal 1°Luglio 2020 sino al 31 Dicembre 2021 (solo per gli IACP e per gli Enti aventi le medesime finalità, e limitatamente all’Ecobonus, il potenziamento al 110% opera per le spese sostenute sino al 30 giugno 2022).
Tale incremento è stato introdotto dal cd. Decreto Rilancio (DL 34/2020) emanato dal Governo a sostegno dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus e la cui legge di conversione è stata definitivamente approvata dal Parlamento.
Quando si parla di potenziamento delle detrazioni esistenti, ci si riferisce anche all’ampliamento, sempre introdotto dal Decreto Rilancio, delle possibilità di fruizione delle detrazioni attraverso un rafforzamento degli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Chi può fruire dei Superbonus?

I Bonus potenziati al 110% vengono riconosciuti solo a:
i condomini
le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni relativamente ad interventi su singole unità immobiliari (non più di due in caso di Ecobonus potenziato al 110%)
gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (anche per le spese dal 1.1.2022 al 30.6.22 in caso di Ecobonus)
cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
terzo settore (organizzazioni non lucrative di attività sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale)
associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Sono esclusi gli immobili posseduti da imprese, che possono contare sulle percentuali “ordinarie”.

Quali sono i fabbricati agevolati?

I Bonus potenziati al 110% si applicano per interventi effettuati su:
parti comuni di edificio
singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni
edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Ai fini dell’Ecobonus al 110% (non anche per il Sismabonus potenziato), vengono agevolate al massimo 2 unità immobiliari possedute dalla stessa persona fisica (ferme restando le detrazioni spettanti per le parti comuni degli edifici).
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Che lasso di tempo ho per fruire dei Superbonus?

È possibile usufruire dei Superbonus per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di stipula del contratto e dell’inizio dei lavori.
Solo per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità, sono agevolabili le spese sostenute anche dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 ai fini dell’Ecobonus potenziato.
Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni, nonché del visto di conformità, ove richiesti, oltre a quelle per progettazione e direzione lavori.
Tutti i bonus al 110% sono ripartiti in 5 quote annuali.
Vengono ammessi, in alternativa alla fruizione diretta del beneficio (detrazione suddivisa in 5 anni), per tutte le detrazioni potenziate, lo “sconto in fattura”, e la cessione del credito d’imposta a terzi, ivi comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

Quali interventi di risparmio energetico sono agevolati al 110%?

Per quanto riguarda gli interventi di risparmio energetico che normalmente accedono all’Ecobonus, la detrazione potenziata al
110% spetta per gli interventi:
a) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari («villette a schiera»).
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spesa:
– fino a 50.000 euro per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari («villette a schiera»),
– fino a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici da 2 a 8 unità,
– fino a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici con più di 8 unità immobiliari;
b) sulle parti comuni di edifici per:
– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione o a collettori solari,
– allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria2.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di
spesa:
– non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici fino a 8 unità immobiliari,
– non superiore a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
In tale importo rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
c) su edifici unifamiliari o su unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari (cd. «villette a schiera») per:
– la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione o a impianti a collettori solari;
– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria;
– allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione richiamate.
La detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa fino a 30.000 euro.
In tale importo rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
d) tutti gli interventi di risparmio energetico previsti dalla normativa sull’Ecobonus (ad es. acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari), nei limiti di spesa già ammessi, purché eseguiti congiuntamente ad interventi di:
– isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate (di cui alla precedente lettera a);
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (di cui alle precedenti lettere b e c).

Quali requisiti devono avere gli interventi di risparmio energetico per accedere all’Ecobonus potenziato?

Per accedere alla detrazione gli interventi di risparmio energetico agevolati al 110% devono:
rispettare i requisiti minimi sulle prestazioni energetiche degli edifici; assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, o il conseguimento della classe energetica più alta possibile, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata;
essere effettuati con materiali isolanti rispondenti specifici requisiti tecnici ed ambientali.

Quali sono i requisiti tecnici da rispettare ed i riferimenti normativi?

Nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache, i valori finali di trasmittanza termica devono rispettare:
i valori della tabella in Appendice B all’Allegato 1 del DM 26 giugno 2015 “requisiti minimi” devono comunque essere inferiori o uguali ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010
inoltre
i materiali isolanti devono rispettare i requisiti contenuti nei Criteri Minimi Ambientali (CAM) del DM 11 ottobre 2017.
Nel caso di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, i valori di efficienza degli impianti sono indicati:
nell’Appendice B all’Allegato 1 del DM 26 giugno 2015 “requisiti minimi” nell’Allegato I al D.M. 06/08/2009

È possibile cedere il credito corrispondente al Superbonus o optare per lo “sconto sul corrispettivo”?

Sì. La detrazione può essere utilizzata, direttamente, in dichiarazione dei redditi a scomputo delle imposte suddividendo il beneficio in 5
quote annuali.
Ma è anche possibile optare:
per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Da tener presente che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.
Per lo “sconto sul corrispettivo” ovvero per ricevere dal fornitore degli interventi uno sconto sul corrispettivo per un importo che, al massimo, può esser pari al corrispettivo stesso, e che il fornitore recupererà ricevendo un credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, cedibile ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Da tener presente che la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi né chiesta a rimborso.

Quali condizioni bisogna rispettare per optare per la cessione del credito o per lo “sconto in fattura”?

Solo per quanto riguarda i Superbonus, il riconoscimento delle opzioni cessione o sconto è subordinato ai seguenti adempimenti:
1. il beneficiario del bonus deve richiedere il visto di conformità dei dati della documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione potenziata.
Il visto è rilasciato da specifici soggetti autorizzati.
In particolare, solo per gli interventi potenziati da Sismabonus chi rilascia il visto di conformità deve anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni dei professionisti incaricati;
2. i dati relativi all’opzione devono essere comunicati, anche tramite i soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità, esclusivamente in via telematica.
Inoltre:
a) per gli interventi di Ecobonus 110%, è necessaria l’asseverazione da parte di tecnici abilitati che attesti:
– il rispetto dei requisiti minimi previsti
– la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione viene altresì trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA.
b) per gli interventi di Sismabonus 110%, è necessaria l’asseverazione già obbligatoria (DM Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n.58/2017) da parte di professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, che dovranno attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Le asseverazioni dei professionisti possono essere rilasciate:
al termine dei lavori
per ogni SAL (stato di avanzamento dei lavori)
I SAL non possono essere più di 2 per ogni intervento e ciascun SAL deve riferirsi almeno al 30% dell’intervento.
Per attestare la congruità delle spese, nelle more dell’emanazione del DM richiamato dall’art.14, co.3ter, del DL 63/2013 (mai emanato), si fa riferimento ai prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, in difetto, ai prezzi correnti di mercato del luogo in cui vengono effettuati gli interventi.
Va ricordato che le spese sostenute per il rilascio delle citate attestazioni ed asseverazioni, nonché del visto di conformità rientrano tra quelle agevolabili.
Le attestazioni/asseverazioni non veritiere comportano:
la decadenza dalle agevolazioni in capo al beneficiario
sanzioni pecuniarie (tra 2.000 e 15.000 euro) in capo ai professionisti.
Per i medesimi professionisti, inoltre, è previsto l’obbligo di stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.

È possibile optare per cessione e sconto anche per gli altri bonus non potenziati?

Il Decreto Rilancio ha esteso la possibilità di optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in fattura e per la cessione del credito a tutti i soggetti incluse la banche e gli intermediari con facoltà di successiva cessione.
Tale possibilità si applica alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 relative agli interventi (potenziati e non) di:
– recupero del patrimonio edilizio residenziale (Bonus Edilizia), ed in particolare, quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali e sugli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità
– efficienza energetica che accedono all’Ecobonus
– messa in sicurezza sismica che accedono al Sismabonus
– recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (Bonus facciate)
– installazione di impianti solari fotovoltaici
– installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Come si utilizzano i crediti di imposta corrispondenti ai bonus?

I crediti d’imposta acquistati sono utilizzati in compensazione tramite F24 con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Non si applicano né il limite massimo di 700 mila euro dei crediti di imposta e dei contributi compensabili (elevati dal DL Rilancio per il 2020 a un milione di euro), né il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.
Oltre all’utilizzo in compensazione, è ammessa l’ulteriore cessione dei crediti d’imposta acquisti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Come usare i superbonus? SINTESI

A. UTILIZZO DIRETTO
detrazione dalle imposte sul reddito, da ripartire in 5 quote annuali e da utilizzare nella dichiarazione dei redditi (730 o Modello Redditi) relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (dichiarazione da presentare nell’anno successivo),
B. CESSIONE DEL CORRISPONDENTE CREDITO D’IMPOSTA O OPZIONE PER LO “SCONTO IN FATTURA”
acquisizione dell’asseverazione dei requisiti tecnici, dell’attestazione sulla congruità delle spese sostenute e del visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per l’accesso ai bonus; comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate anche tramite i soggetti che hanno rilasciato il visto di conformità, di esercizio dell’opzione per la cessione/sconto in fattura; messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia nel cassetto fiscale del cedente che di quello del cessionario (o del fornitore che ha praticato lo sconto), dell’importo del credito d’imposta spettante; accettazione, sempre con modalità telematiche, del credito d’imposta da parte del cessionario o del fornitore che ha praticato lo sconto; utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario/fornitore in compensazione tramite modello F24 in 5 quote annuali costanti, oppure cessione del medesimo credito d’imposta ad altri soggetti comprese banche ed intermediari finanziari.