La legge di stabilità, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha indicato alcune novità rispetto alle spese legate al settore dell’edilizia e del risparmio energetico che ora possono essere rese detraibili. Novità che riguardano finalmente anche il mondo della protezione solare.

La legge infatti proroga la detrazione Irpef (per le persone fisiche) e Ires (per le società) del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre2015. L’ambito applicativo del bonus viene esteso, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, all’acquisto di schermature solari con posa in opera. Tale agevolazione ha un limite di 60.000 euro (fino ad una spesa totale quindi di 92.307 euro) detraibile in 10 anni.

Le spese sono detraibili se riferite all’acquisto compreso di posa in opera di schermature solari dinamiche (come da norme EN 13561 e EN 13665) applicate a pareti che siano almeno parzialmente vetrate.
Come per tutte le detrazioni di imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

Fattura o ricevuta fiscale intestata con descrizione del prodotto completo di posa in opera. Nella descrizione deve essere inserita la dicitura: “schermatura solare dinamica ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M”.

Pagamento a mezzo bonifico bancario o postale parlante in cui vanno indicate la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione (partita IVA per società) e la partita IVA della ditta che ha effettuato i lavori.

Documentazione da trasmettere all’ENEA: esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2015: http://finanziaria2015.enea.it), entro i 90 giorni successivi all’applicazione.
Nel campo dell’Allegato F relativo al risparmio energetico stimato (13) è possibile inserire il valore “0”.

La legge di stabilità non prevede nessun tipo di certificazione energetica relativa alla schermatura solare: il decreto non pone limiti prestazionali e non ci sono soglie di prestazione del “fattore solare”.
La detrazione fiscale è applicabile solo per impianti di schermature con marchio CE. La marchiatura CE è riportata direttamente sul sistema di schermatura dal produttore dello stesso.