È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2017 che conferma per un altro anno le detrazioni fiscali al 65% per le schermature solari.

Premessa – La Legge di Bilancio dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (modifica all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 – lettera a), n. 1). Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021.

Le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici sono state introdotte con la Legge Finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 344 a 349).

La Legge di Bilancio 2015 ha previsto la spettanza dell’agevolazione anche per le spese sostenute in relazione agli interventi di:

– acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’Allegato M del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, fino ad un valore massimo di detrazione di € 60.000 (pertanto, per un valore di spesa di € 92.307,69);

– acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo di detrazione di € 30.000 (pertanto, per un valore di spesa di € 46.153,85).

Ampliamento delle spese agevolabili confermata anche dalla prossima Legge di Bilancio in commento.

Operatività del beneficio fiscale – Dal punto di vista del beneficio fiscale la detrazione opera nella misura del 65% delle spese sostenute, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.

Esempio – Se la quota annua detraibile è di 1.000 euro e l’Irpef (trattenuta dal sostituto d’imposta, o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi) nell’anno in questione ammonta a 800 euro, la parte residua della quota annua detraibile (200 euro) non può essere recuperata in alcun modo. L’importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere riportato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.

Spese agevolabili – Le spese per le quali viene riconosciuta la detrazione pari al 65% deve essere collegata ad interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti:

– la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;

– il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;

-l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;

– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: detrazione massima 30.000 euro.

Ulteriori spese ammesse – Sono inoltre annoverabili tra le spese detraibili quelle relative a:

– sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria: limite massimo di 30.000 euro (articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011);

– riqualificazione energetica relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio (articolo 1, comma 47 della legge n. 190 del 2014);

– acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro (articolo 1, comma 47 della legge n. 190 del 2014);

– acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro (articolo 1, comma 47 della legge n. 190 del 2014);

– acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche (articolo 1, comma 88, della legge n. 208 del 2015);

– interventi realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 dagli Istituti autonomi per le case popolari su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica (articolo 1, comma 87, della legge n. 208 del 2015).

Non sono agevolabili le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.