Per installare una tenda da sole o una tenda veranda sul balcone serve chiedere il permesso al comune e all’amministratore del condominio?

Sotto le norme e i regolamenti per la città di Torino.

Tende su facciata

Il decoro delle facciate degli edifici del territorio cittadino non è dato esclusivamente dalla tinteggiatura e dal restauro conservativo delle facciate, ma anche dalla presenza di elementi accessori come le tende, spesso collocate nelle singole unità immobiliari senza rispettare le regole previste per l’installazione.

La collocazione delle tende su edifici è regolamentata dall’art.13 del Regolamento di Polizia Urbana della Città di Torino (n.221)

Ma in sintesi, quali sono le principali regole da rispettare?

Per l’installazione di tende su una facciata è necessaria l’approvazione del Servizio Arredo Urbano-Ufficio Colore.
Quando in un condominio uno o più condomini desiderano installare tende in facciata, è necessario che l’assemblea condominiale scelga e deliberi un modello, un tessuto e un colore da adottare a livello unitario per tutte le unità immobiliari dell’edificio interessate ad installare le tende. E’ bene tenere presente che non è mai consentita l’installazione di tende in materiale plastico – trasparente o semitrasparente- negli edifici della Zona Centrale Storica e delle Zone Urbane Storico-Ambientali.
Nelle altre zone della città, l’installazione di tende in materiale plastico è possibile solo nei balconi a loggia contenuti all’interno del filo di facciata.

Documenti

● Domanda compilata dal proprietario o dall’amministratore dello stabile.
● Copia del verbale della delibera assembleare dove deve essere specificato modello, tessuto, colore proposto, e tipologia: estiva (tessuto), invernale (materiale plastico) o a doppio telo (estivo-invernale).
● Documentazione fotografica a colori dell’edificio.
● Campione del tessuto e opuscolo tecnico-illustrativo della ditta produttrice con l’indicazione del modello scelto dal condominio.
● In caso di installazione di tende in materiale plastico è necessario presentare anche uno schema grafico con l’indicazione precisa del posizionamento dei montanti rispetto al filo facciata.

L’Ufficio Colore entro 30 giorni dal ricevimento della pratica potrà approvare la richiesta di installazione – tramite silenzio assenso – o procedere a diniego nei casi non conformi al Regolamento.

Sotto l’articolo 13 – Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate che prospettano direttamente verso la pubblica via o spazi pubblici, e’ consentito collocare tende di tessuto, conformi alle normative vigenti previo progetto coordinato approvato dall’assemblea condominiale.

2. Sulle medesime facciate, ad esclusione degli edifici collocati nella zona urbana centrale storica (ZUCS), intesa con riferimento alla completa via sul confine, e nelle zone urbane storico-ambientali (ZUSA), e’ possibile collocare tende in materiale plastico trasparente e/o semitrasparente, conformi alle normative vigenti a caduta verticale sempre e solo se ricomprese nello stesso progetto coordinato ed esclusivamente solo su un unico piano parallelo alla facciata stessa, o su due piani nel caso di balconi d’angolo, e con tutti i montanti contenuti all’interno del filo di fabbricazione.

3. Dell’approvazione del progetto da parte dell’assemblea del condominio di collocazione di tende di cui ai comma 1 e 2 deve essere data comunicazione ai competenti uffici comunali allegando la deliberazione e copia del progetto approvato entro 15 giorni dalla data di approvazione dell’assemblea. La Citta’ si riserva entro 30 giorni dal ricevimento di procedere ad eventuale diniego nei casi non conformi al presente Regolamento.

4. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio, sulle facciate interne che si affacciano sul suolo privato, o su una porzione di suolo di esclusiva pertinenza condominiale, e’ consentito collocare tende di qualsiasi tipologia e colore.

5. Il Sindaco con proprie ordinanze puo’ individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali e’ vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa e’ subordinata all’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

6. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) e’ oggetto di specifica autorizzazione comunale.

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